Assistenza qualificata in tutte le forme di separazione e divorzio — consensuale, giudiziale, con negoziazione assistita — e nella definizione di mantenimenti, affidamenti e assetti patrimoniali.
Dalla separazione consensuale al divorzio contenzioso, passando per le modifiche successive delle condizioni, lo Studio copre l'intero arco della crisi coniugale.
La separazione consensuale si verifica quando entrambi i coniugi raggiungono un accordo completo su tutti gli aspetti legati alla cessazione della convivenza, formalizzandolo per iscritto. L'accordo disciplina sia i profili patrimoniali — come eventuali trasferimenti di beni o assegnazioni — sia quelli personali, inclusi mantenimento, affidamento e diritti di visita dei figli. Rispetto alla separazione giudiziale, questa soluzione consente maggiore autonomia e flessibilità, permettendo di regolare anche aspetti che il giudice non sempre potrebbe definire. Una volta depositato l'accordo in Tribunale, è generalmente sufficiente una sola comparizione delle parti prima dell'omologazione.
Quando non vi è accordo tra i coniugi, anche uno solo può avviare la separazione giudiziale. In questo caso è il giudice a determinare tutte le condizioni relative ai rapporti economici e personali tra le parti, compresi quelli riguardanti i figli. Se ne ricorrono i presupposti, può essere pronunciato l'addebito della separazione a carico di uno dei coniugi, con conseguenze rilevanti sui diritti patrimoniali e successori.
Le condizioni stabilite in sede di separazione possono essere modificate nel tempo su richiesta di una delle parti, qualora intervengano cambiamenti rilevanti nelle circostanze di fatto o di diritto rispetto al momento in cui erano state definite — ad esempio una variazione significativa del reddito, un trasferimento di residenza, o nuove esigenze dei figli.
L'assegnazione della casa familiare ha come obiettivo principale la tutela dei figli, garantendo loro stabilità e continuità nelle abitudini di vita. In presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice assegna l'abitazione al genitore con cui convivono stabilmente, a prescindere dalla titolarità dell'immobile.
In caso di separazione, entrambi i genitori sono obbligati a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie capacità economiche. Il contributo viene determinato tenendo conto delle esigenze dei figli, del loro tenore di vita e del contesto familiare e sociale di riferimento. Il contributo comprende le spese ordinarie e, di norma, una quota delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive).
Se uno dei coniugi non dispone di mezzi economici adeguati per mantenere un livello di vita simile a quello goduto durante il matrimonio, il giudice può riconoscere un assegno periodico a suo favore. L'importo viene stabilito considerando le condizioni economiche di entrambe le parti, i bisogni del coniuge richiedente e il tenore di vita precedente alla separazione.
Il divorzio congiunto si configura quando i coniugi raggiungono un accordo completo su tutte le condizioni relative allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'intesa riguarda sia gli aspetti economici sia quelli personali, inclusi eventuali accordi sui figli. La procedura risulta più rapida ed efficiente rispetto a quella contenziosa, in quanto basata su una volontà condivisa.
Il divorzio contenzioso si avvia quando non è stato possibile trovare un accordo tra i coniugi sulle condizioni del divorzio. In questa situazione è il giudice a stabilire le modalità relative ai rapporti patrimoniali ed eventualmente alla gestione dei figli, sulla base degli elementi forniti dalle parti.
Le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, in particolare quelle relative ai figli e agli aspetti economici, possono essere successivamente modificate o revocate dal Tribunale su richiesta di uno degli ex coniugi, qualora intervengano cambiamenti rilevanti rispetto alla situazione esistente al momento della decisione.
Si tratta di una procedura che consente ai coniugi di definire il divorzio senza ricorrere al giudice, con l'assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati. È utilizzabile solo in presenza di specifici requisiti e consente una gestione più snella e riservata della separazione.
Anche dopo il divorzio, entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie risorse economiche. Il contributo viene determinato tenendo conto delle esigenze dei figli e del contesto familiare e sociale di riferimento.
L'assegno divorzile rappresenta una forma di sostegno economico che può essere riconosciuta dal giudice a favore dell'ex coniuge, con finalità prevalentemente assistenziali. L'entità e la durata vengono stabilite in base alle condizioni economiche delle parti e alla situazione complessiva, in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione.
In sede di divorzio, le parti possono concordare di sostituire l'assegno periodico con una liquidazione in un'unica soluzione. Tale modalità può avvenire mediante pagamento di una somma di denaro oppure tramite trasferimento di beni, come immobili o diritti reali. La soluzione una tantum richiede l'accordo tra le parti e la verifica da parte del Tribunale circa l'equità e la congruità dell'importo stabilito.
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