Il reato di stalking: non conta l'intento, conta l'effetto sulla vittima
Un caso seguito personalmente dallo Studio: la Corte di cassazione chiarisce che ai fini dell'art. 612-bis c.p. non rileva la volontà dichiarata dell'autore ma lo stato di ansia persistente e l'alterazione delle abitudini di vita della vittima. Nemmeno la "finalità lavorativa" giustifica condotte invasive e ossessive.