Si tratta di un obbligo che ha un fondamento molto forte nel nostro ordinamento, trovando tutela diretta nell'articolo 30 della Costituzione, che impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, indipendentemente dal fatto che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.

Quando la coppia si separa, il contributo economico per il mantenimento dei figli – e, nei casi previsti, anche dell'ex coniuge – viene stabilito attraverso un accordo tra le parti (eventualmente in sede di negoziazione assistita) oppure con un provvedimento del Tribunale. Questo importo non è modificabile in modo automatico: anche se cambiano le condizioni economiche o personali delle parti, è sempre necessario un nuovo accordo o una decisione del giudice.

Esistono situazioni in cui il mancato pagamento può avere una giustificazione, come la perdita del lavoro, il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio oppure, al contrario, il disimpegno colpevole di quest'ultimo nel percorso di studi o lavorativo. Tuttavia, anche in presenza di queste circostanze, l'obbligo di mantenimento non si interrompe automaticamente. Senza un provvedimento che ne modifichi o sospenda l'efficacia, il debitore resta comunque tenuto al pagamento.

Gli strumenti civili per il recupero delle somme

Se l'assegno non viene versato, il genitore creditore può attivare strumenti concreti per il recupero delle somme. Il primo passo è l'azione esecutiva: attraverso un atto di precetto si può avviare il pignoramento dei beni o dei crediti del debitore, ad esempio lo stipendio o il conto corrente. Si tratta però di una tutela "a posteriori", che consente di recuperare gli arretrati ma non sempre garantisce la regolarità dei pagamenti futuri.

Per questo motivo, una soluzione molto efficace, anche se meno conosciuta, è il cosiddetto pagamento diretto da parte di terzi. In base all'articolo 473-bis.37 del codice di procedura civile, il creditore, dopo aver messo in mora il debitore per almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento direttamente al datore di lavoro o ad altri soggetti che corrispondono somme al debitore, chiedendo che l'assegno venga versato direttamente a lui. Questo meccanismo consente di bypassare il debitore inadempiente e garantire continuità nei pagamenti.

Accanto a questo strumento, esistono ulteriori forme di tutela, come il sequestro conservativo, che permette di bloccare i beni del debitore quando vi è il rischio concreto che questi possa sottrarsi al pagamento, oppure l'iscrizione di ipoteca giudiziale, che vincola gli immobili del debitore a garanzia del credito futuro. Si tratta di strumenti particolarmente incisivi, che consentono di prevenire l'inadempimento e rafforzare la posizione del creditore.

Le conseguenze penali: art. 570-bis c.p.

Non vanno poi sottovalutate le conseguenze penali. L'articolo 570-bis del codice penale punisce chi si sottrae agli obblighi economici stabiliti in sede di separazione o divorzio, con pene che possono arrivare fino alla reclusione e al risarcimento del danno. Tuttavia, la Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della responsabilità penale, è necessario verificare se l'obbligato fosse effettivamente in grado di pagare senza compromettere la propria sopravvivenza dignitosa.

Conclusioni

In conclusione, il mancato pagamento del mantenimento non è mai una questione da sottovalutare: può comportare conseguenze civili e penali rilevanti. Allo stesso tempo, esistono strumenti giuridici efficaci per tutelare il creditore e garantire la continuità del sostegno economico. Una gestione tempestiva e strategica della situazione consente di evitare l'accumulo di arretrati e di proteggere in modo concreto gli interessi dei figli e della parte più debole.

Abogado A. Cervesato — 2024